Regolamento MiCA: considerazioni preliminari in materia antiriciclaggio
Vi segnaliamo alcuni spunti preliminari in materia antiriciclaggio relativi al Regolamento UE 2023/1114 (MiCA) in materia di cripto-asset pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 9 giugno 2023.
GLI OBBIETTIVI DEL REGOLAMENTO MiCA
Come già riportato alla Vostra attenzione con Alert n. 22/2023, il Regolamento MiCA mira dichiaratamente a “garantire che gli atti legislativi dell’Unione in materia di servizi finanziari siano adeguati all’era digitale e contribuiscano a creare un’economia pronta per le sfide del futuro e al servizio delle persone, anche consentendo l’uso di tecnologie innovative”.
I RISVOLTI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO DEL REGOLAMENTO
Il Regolamento in oggetto intende fornire una prima regolamentazione del settore delle criptovalute; tuttavia, il Legislatore comunitario si occupa anche di ammonire circa l’uso improprio dei cripto asset da parte della criminalità organizzata: “i soggetti che offrono servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero anche rispettare le norme applicabili dell’Unione in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, che integrano le norme internazionali” (Considerando 16).
Tale aspetto ricalca quanto già espresso dal Legislatore comunitario nelle Direttive antiriciclaggio IV e V (rispettivamente, Dir. UE 2015/849 e Dir. UE 2018/843), che hanno progressivamente esteso i soggetti onerati (dapprima i soli c.d. exchanger e, poi, anche i wallet provider) degli adempimenti e obblighi di identificazione ai sensi della normativa antiriciclaggio: ciò al fine di tracciare e individuare i soggetti che pongono in essere conversioni di valuta tradizionale in valuta virtuale (e viceversa) e coloro che risiedono dietro lo “scudo” dei portafogli digitali, permettendo in tal modo di attuare spostamenti di valute virtuali sotto pseudonimi o nella completa anonimità.
In virtù delle ampie formulazioni contenute nel D. Lgs. 231 del 2007 con riguardo alla definizione di “valuta virtuale” (art. 1, comma 2, lett. qq)) e a quella di “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (art. 1, comma 2, lett. ff)), i soggetti rientranti nel campo di applicazione del Regolamento MiCA possono già oggi essere ricondotti tra i destinatari della normativa antiriciclaggio, specie in seguito all’allargamento di quest’ultima definizione operata sulla scorta delle Raccomandazioni del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (“GAFI”) risalenti all’ottobre del 2018, secondo le quali i prestatori di servizi di asset virtuali sono coloro che svolgono le seguenti attività:
- scambio tra asset virtuali e valute aventi corso legale;
- scambio tra una o più forme di virtual asset;
- trasferimento di virtual asset;
- custodia e/o amministrazione di attività virtuali o strumenti che consentono il controllo di virtual asset;
- partecipazione e fornitura di servizi finanziari relativi all’offerta e/o alla vendita di virtual asset da parte di un emittente.
Tuttavia, traspare chiaramente l’intenzione del legislatore comunitario di sviluppare un adeguato sistema di prevenzione dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo realizzati mediante l’ausilio di crypto asset, anche al fine di creare e supportare un’economia al passo con gli strumenti tecnologici disponibili.
Per questo motivo, non si esclude che ulteriori soggetti operanti nel settore dei beni e servizi crypto possano essere inclusi nel novero dei destinatari di norme relative ad adempimenti antiriciclaggio specifici e adeguati alle peculiarità degli operatori.
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Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.