Regolamento MiCA: considerazioni preliminari in materia antiriciclaggio

Regolamento MiCA: considerazioni preliminari in materia antiriciclaggio

Regolamento MiCA: considerazioni preliminari in materia antiriciclaggio

Vi segnaliamo alcuni spunti preliminari in materia antiriciclaggio relativi al Regolamento UE 2023/1114 (MiCA) in materia di cripto-asset pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 9 giugno 2023.

GLI OBBIETTIVI DEL REGOLAMENTO MiCA 

Come già riportato alla Vostra attenzione con Alert n. 22/2023, il Regolamento MiCA mira dichiaratamente a “garantire che gli atti legislativi dell’Unione in materia di servizi finanziari siano adeguati all’era digitale e contribuiscano a creare un’economia pronta per le sfide del futuro e al servizio delle persone, anche consentendo l’uso di tecnologie innovative”. 

I RISVOLTI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO DEL REGOLAMENTO 

Il Regolamento in oggetto intende fornire una prima regolamentazione del settore delle criptovalute; tuttavia, il Legislatore comunitario si occupa anche di ammonire circa l’uso improprio dei cripto asset da parte della criminalità organizzata“i soggetti che offrono servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero anche rispettare le norme applicabili dell’Unione in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, che integrano le norme internazionali” (Considerando 16).

Tale aspetto ricalca quanto già espresso dal Legislatore comunitario nelle Direttive antiriciclaggio IV e V (rispettivamente, Dir. UE 2015/849 e Dir. UE 2018/843), che hanno progressivamente esteso i soggetti onerati (dapprima i soli c.d. exchanger e, poi, anche i wallet provider) degli adempimenti e obblighi di identificazione ai sensi della normativa antiriciclaggio: ciò al fine di tracciare e individuare i soggetti che pongono in essere conversioni di valuta tradizionale in valuta virtuale (e viceversa) e coloro che risiedono dietro lo “scudo” dei portafogli digitali, permettendo in tal modo di attuare spostamenti di valute virtuali sotto pseudonimi o nella completa anonimità.

In virtù delle ampie formulazioni contenute nel D. Lgs. 231 del 2007 con riguardo alla definizione di “valuta virtuale” (art. 1, comma 2, lett. qq)) e a quella di “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (art. 1, comma 2, lett. ff)), i soggetti rientranti nel campo di applicazione del Regolamento MiCA possono già oggi essere ricondotti tra i destinatari della normativa antiriciclaggio, specie in seguito all’allargamento di quest’ultima definizione operata sulla scorta delle Raccomandazioni del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (“GAFI”) risalenti all’ottobre del 2018, secondo le quali i prestatori di servizi di asset virtuali sono coloro che svolgono le seguenti attività:

  • scambio tra asset virtuali e valute aventi corso legale;
  • scambio tra una o più forme di virtual asset;
  • trasferimento di virtual asset;
  • custodia e/o amministrazione di attività virtuali o strumenti che consentono il controllo di virtual asset;
  • partecipazione e fornitura di servizi finanziari relativi all’offerta e/o alla vendita di virtual asset da parte di un emittente.

Tuttavia, traspare chiaramente l’intenzione del legislatore comunitario di sviluppare un adeguato sistema di prevenzione dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo realizzati mediante l’ausilio di crypto asset, anche al fine di creare e supportare un’economia al passo con gli strumenti tecnologici disponibili.

Per questo motivo, non si esclude che ulteriori soggetti operanti nel settore dei beni e servizi crypto possano essere inclusi nel novero dei destinatari di norme relative ad adempimenti antiriciclaggio specifici e adeguati alle peculiarità degli operatori.

*****

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.