Whistleblowing: schema di linee guida ANAC – ING

Whistleblowing: schema di linee guida ANAC – ING

Whistleblowing: schema di linee guida ANAC

Vi informiamo che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’Art. 10 del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (“Decreto”), l’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) ha predisposto uno “schema preliminare di linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. 

IL D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24 
Come già portato alla Vostra attenzione con Alert n. 14/2023, il Decreto ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1937 (“Direttiva Whistleblowing”), introducendo rilevanti novità rispetto alla precedente disciplina: sono previste tre tipologie di canali di segnalazione (interno, esterno, di divulgazione pubblica) ed è stata ampliata la categoria dei soggetti tutelati.

IL CONTENUTO DELLO SCHEMA DI LINEE GUIDA 
ANAC ha predisposto uno schema preliminare di linee guida relativo alle procedure da seguire per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

Nello schema di linee guida, l’ANAC segnala, in primo luogo, che saranno prese in considerazione solamente le segnalazioni proposte dai soggetti legittimati, così come indicati all’Art. 3 del Decreto.
Vengono poi anticipati i canali mediante i quali l’ANAC potrà acquisire la segnalazione:

  • mediante piattaforma informatica;
  • oralmente;
  • mediante incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

ANAC precisa che la piattaforma informatica che verrà implementata consentirà la gestione della segnalazione secondo modalità in grado di garantire la “sicurezza e confidenzialità tecnologica del processo di segnalazione”, mediante l’utilizzo di un protocollo di crittografia.
ANAC definisce anche i seguenti profili:

  • le tempistiche con cui il segnalante verrà informato della ricezione della segnalazione da parte di ANAC (entro 7 giorni dalla sua acquisizione);
  • le modalità con le quali verrà svolta l’istruttoria e l’eventuale richiesta di integrazione alla persona segnalante;
  • i termini nei quali l’ANAC fornirà il riscontro al segnalante (entro tre o sei mesi, al ricorrere di giustificate e motivate ragioni, dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza, dalla decorrenza dei 7 giorni dal ricevimento).

Per quanto concerne il rispetto delle condizioni per effettuare la segnalazione esterna all’ANAC, si rimanda alle prescrizioni contenute all’Art. 6 del Decreto.

Si consiglia, infine, un attento esame delle predette linee guida poiché l’ANAC, oltre a mettere in risalto le differenze tra la nuova disciplina e quella previgente, ha anche evidenziato alcuni principi di carattere generale nella predisposizione dei modelli organizzativi, di gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

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Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.